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LEGGE 22 dicembre 1957, n. 1293

Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/2016)
Testo in vigore dal:  29-4-2011
aggiornamenti all'articolo

Art. 16

(Sistemi di vendita)


La vendita al pubblico di generi di monopolio è effettuata a mezzo di rivendite o di patentini.
((I punti vendita di cui al primo comma sono istituiti dall'Ufficio regionale secondo i criteri e le modalità stabiliti con provvedimento del Direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.))