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LEGGE 4 agosto 1955, n. 707

Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/02/1981)
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Testo in vigore dal:  3-9-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato col regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, sono apportate le seguenti modificazioni:
Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 sono sostituiti dai seguenti:
"Le aziende soggette alle disposizioni del presente testo unico (devono assumere una delle denominazioni appresso indicate:
a) Cassa rurale di.........(indicazione del Comune e della Provincia) - Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata;
b) Cassa artigiana di....... (indicazione del Comune e della Provincia) - Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata;
c) Cassa rurale ed artigiana di...... (indicazione del Comune e della Provincia) - Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata.
Queste denominazioni possono essere integrate con espressioni di carattere distintivo previo benestare degli organi di vigilanza.
Le suddette aziende saranno in appresso indistintamente indicate con la denominazione di "Casse" o di "Casse rurali ed artigiane".
Le "Casse" già costituite possono proporre agli organi di vigilanza la nuova denominazione sociale che intendono assumere in relazione a quanto è disposto nel primo comma".