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LEGGE 27 febbraio 1955, n. 53

Esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  24-3-1955
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il personale delle Amministrazioni dello Stato anche con ordinamento autonomo, inquadrato nei ruoli speciali transitori, o che, avendo maturato il diritto all'inquadramento, non abbia ancora ottenuto il relativo provvedimento formale, ed il personale femminile coniugato, appartenente ai ruoli organici delle Amministrazioni stesse, che abbia, raggiunto o raggiunga, per effetto degli aumenti previsti dal presente articolo, il limite di anni venti di effettivo servizio, può, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, chiedere il collocamento a riposo.
Potrà altresì chiedere il collocamento a riposo il personale maschile di ruolo che abbia raggiunto o al quale manchino non più di cinque anni per il raggiungimento del limite massimo di età previsto dalle vigenti disposizioni, ed il personale femminile anche non coniugato, che abbia raggiunto o al quale manchino non più di dieci anni per il raggiungimento di tale limite.
Non potranno valersi di tale facoltà gli impiegati di gruppo A. di grado 6° o superiore e quelli di gruppo B di grado 7° o superiore.
Delle stesse facoltà potrà usufruire il personale subalterno e salariato di ruolo con vent'anni di effettivo servizio, calcolato come nel primo comma del presente-articolo.
Al personale collocato a riposo al sensi dei precedenti commi è concesso un aumento di servizio; fino ad un massimo di cinque anni, da valere sia ai fini del compimento della anzianità di cui al primo comma, sia ai fini della liquidazione della pensione.
L'aumento è elevato fino ad un massimo di sette anni complessivamente nei confronti di coloro che abbiano la qualifica di mutilato o invalido, o, militare o civile, per fatto di guerra o per servizio, o la qualifica di combattente o partigiano combattente o vedova di guerra.
Agli effetti dell'applicazione del presente articolo il periodo trascorso in aspettativa per motivi di salute è considerato effettivo servizio, ed è valutato per intero anche per la liquidazione della pensione.
Al personale collocato a riposo ai sensi del presente articolo sarà applicato il trattamento derivante dal conglobamento delle retribuzioni e dalla relativa liquidazione delle pensioni ai pari grado in attività di servizio, con le modalità che saranno stabilite dal nuovo trattamento economico dei pubblici dipendenti.
Il computo dell'anzianità di servizio, ai fini dell'applicazione del presente articolo, viene fatto con riferimento alla data di cessazione dal servizio ai sensi del secondo comma dell'art. 6.