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LEGGE 22 dicembre 1953, n. 955

Disposizioni sull'assicurazione dei crediti all'esportazione, soggetti a rischi speciali e sul finanziamento dei crediti a medio termine derivanti da esportazioni relative a forniture speciali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1961)
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Testo in vigore dal:  5-1-1958
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

((L'istituto nazionale delle assicurazioni è autorizzato ad assumere e a gestire per conto dello Stato in assicurazione o in riassicurazione da imprese di assicurazione autorizzate a norma del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, la garanzia, relativamente al rischi indicati nell'art. 3, dei crediti dipendenti da forniture speciali, che le imprese esportatrici italiane concedono negli affari di esportazione di prodotti nazionali; nonché la garanzia relativamente al rischio indicato al sesto comma dell'art. 3 nei casi in cui venga convenuta la clausola di " prezzo fisso " nel contratto di fornitura))
.
La durata delle dilazioni di pagamento relative alle operazioni per cui è richiesta la garanzia statale non può superare i quattro anni dal momento della spedizione dei materiali oggetto dell'assicurazione, come attestato dai documenti di spedizione e doganali. Quando, secondo le consuetudini commerciali, trattisi di forniture che normalmente sarebbero pagate a rate anche durante il loro approntamento, il Comitato di cui all'art. 9 disporrà che le dilazioni di pagamento per la durata massima di quattro anni decorrano da ciascuna delle scadenze rateali suddette.
((Sul proposta del Comitato di cui all'art. 9, il Ministero del tesoro può consentire l'ammissione alla garanzia statale di operazioni subordinate a dilazioni di pagamento che oltrepassino quelle previste dal comma precedente))
.
L'Istituto terrà una gestione separata per l'assicurazione relativa a tali rischi.