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LEGGE 10 febbraio 1953, n. 62

Costituzione e funzionamento degli organi regionali.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2017)
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Testo in vigore dal:  18-3-1953

Art. 59

(Estensione dei controlli)


Gli organi di controllo previsti dagli articoli 55 e 56 esplicano, nei confronti delle Province e dei Comuni, il controllo di legittimità deferito al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
L'annullamento delle deliberazioni illegittime deve essere pronunciato entro venti giorni dal ricevimento dei processi verbali, con ordinanza motivata in cui venga enunciato il vizio di legittimità riscontrato nella deliberazione.
Il termine suddetto rimane sospeso se, prima della sua scadenza, l'organo di controllo chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio alla Provincia o al Comune. In tale caso la deliberazione diviene esecutiva se l'organo di controllo non ne pronuncia l'annullamento entro venti giorni dal ricevimento delle contro deduzioni della Provincia o del Comune.
I poteri di controllo sostitutivo attribuiti al Prefetto ed alla Giunta provinciale amministrativa dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono deferiti, per le Province, al Comitato previsto dall'art. 55: per i Comuni sono deferiti al Comitato stesso, oppure alle sezioni di cui all'art. 56 a seconda che siasi o meno provveduto alla costituzione di tali sezioni.