LEGGE 24 maggio 1952, n. 610

Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/10/1990)
Testo in vigore dal: 11-6-1967
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 26.

  Nel  caso  di  iscritto  ad  uno  degli  Istituti di previdenza, in
servizio  al  1 luglio 1950 o successivamente, che abbia conseguito o
consegua  la  pensione  e  che  abbia continuato o ripreso oppure che
continui   o   riprenda   servizio   assistito  da  iscrizione  o  da
reiscrizione agli Istituti predetti, qualora l'iscritto stesso non si
sia  avvalso o non si avvalga della facolta' della ricongiunzione dei
servizi  di  cui  ai  secondi  commi  degli  articoli  63  del  regio
decreto-legge 3 marzo 1948, n. 680, 62 della legge 25 luglio 1941, n.
934, 57 della legge 6 luglio 1939, n. 1035, 69 della legge 6 febbraio
1941,  n.  176,  e  55  del regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312, il
servizio  reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione, se
almeno  di  un  anno  compiuto  e'  utile  ai fini del conseguimento,
all'atto  della  cessazione di tale servizio, di una parte aggiuntiva
di  pensione,  pari all'importo della pensione teorica, calcolata con
il  sistema dei capitali accumulati, riferibile al predetto servizio,
nonche' agli eventuali servizi simultanei per i quali, ai sensi delle
disposizioni  di  cui  al  precedente  art. 25, non vi sia gia' stata
valutazione in pensione.
  Nei  riguardi  degli  iscritti  alle  Casse  di  previdenza  per le
pensioni  agli  impiegati  e  ai  salariati  degli Enti locali e alla
Sezione  autonoma  per  le  pensioni  agli  insegnanti, ai fini della
determinazione dell'importo della parte aggiuntiva di pensione di cui
al  comma precedente, per i servizi anteriori al 31 dicembre 1947, la
relativa  quota di pensione teorica e' maggiorata del 1100 per cento;
ove pero' il titolare non abbia usufruito, con la prima pensione, per
intero del beneficio della piu' elevata maggiorazione accordata sulle
prime  lire  3000  della  quota  di  pensione  teorica,  la residuale
differenza  fino  alle  lire 3000 e' ulteriormente maggiorata del 600
per cento.
  Nei  casi  in  cui  ricorre  l'applicazione  dei  precedenti  commi
l'assegno  supplementare  viene  riliquidato computando nel numero di
anni di servizi utili anche gli anni di continuazione di iscrizione o
reiscrizione  e  valutando, in ogni caso, per una sola volta gli anni
di servizi simultanei.
  Nei casi contemplati al primo comma, qualora sia stata conseguita o
si  consegna  l'indennita'  una  volta tanto anziche' la pensione, il
servizio  reso con continuazione di iscrizione o con reiscrizione, se
almeno   di  cinque  anni,  da  diritto  al  conseguimento  di  altra
indennita' una volta tanto. (2) ((6))
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AGGIORNAMENTO (2)
  La  L.  11 aprile 1955, n. 380 ha disposto (con l'art. 15, comma 2)
che  "Nei  riguardi  degli  iscritti alla Cassa, per le pensioni agli
ufficiali  giudiziari  e  agli aiutanti ufficiali giudiziari, e' pure
ridotto ad un anno compiuto il minimo di cinque anni di servizio reso
con   continuazione   di   iscrizione  o  con  reiscrizione  previsto
dall'ultimo comma dell'art. 26 della legge 24 maggio 1952, n. 610, al
fine  del  conseguimento  del  diritto  ad altra indennita' una volta
tanto."
  Lo  stesso  provvedimento ha inoltre disposto (con l'art. 33, comma
2)  che  "La presente legge ha effetto dal 1 gennaio dell'anno in cui
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana."
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AGGIORNAMENTO (6)
  La  L.  3  maggio 1967, n. 315 ha disposto (con l'art. 15, comma 3)
che  "Per  le  parti aggiuntive di pensione previste dall'articolo 26
della legge 24 maggio 1952, n. 610, la riliquidazione di cui al comma
precedente si effettua aumentandole del 30 per cento."