stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 marzo 1952, n. 137

Assistenza a favore dei profughi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2000)
Testo in vigore dal:  1-1-2001
aggiornamenti all'articolo

Art. 18


Per la sistemazione dei profughi ricoverati nei centri di raccolta, amministrati dal Ministero dell'interno, Direzione generale dell'assistenza pubblica, è autorizzata nel triennio 1951-52 - 1953-54, la costruzione, a spese dello Stato, di fabbricati a carattere popolare e popolarissimo.
La costruzione dei fabbricati, per la quale non potrà superarsi la spesa di nove miliardi, è demandata al Ministero dei lavori pubblici, che si avvarrà all'uopo degli Istituti provinciali autonomi delle case popolari, nella cui circoscrizione gli alloggi dovranno sorgere.
((11))
----------------
AGGIORNAMENTO (11)
La L. 23 dicembre 2000, n. 388 ha disposto (con l'art. 45, comma 3) che il termine per la domanda di cessione di immobili a profughi di cui agli articoli 1, 17 e 18 della presente legge, è prorogato sino al 30 dicembre 2005.