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LEGGE 2 agosto 1952, n. 1221

Provvedimenti per l'esercizio e per il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/03/1977)
Testo in vigore dal:  10-10-1952

Art. 10


I provvedimenti per l'applicazione della presente legge saranno adottati dal Ministro per i trasporti su parere della Commissione interministeriale istituita in applicazione dell'art. 12 della legge 14 giugno 1949, n. 410, sulla riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione.
Ai fini della presente legge e qualora ricorrano argomenti interessanti regioni del territorio nazionale in cui già sia stato attuato l'ordinamento regionale detta Commissione è integrata da un rappresentante della Regione interessata, designato dalla Giunta regionale.
Sempre ai fini della presente legge, nonché ai fini della legge 14 giugno 1949, n. 410, nei casi in cui ricorra l'applicazione dell'art. 4 della legge predetta, della Commissione, il parere della quale tiene luogo a quello del Consiglio superiore dei lavori pubblici, faranno parte anche altri due funzionari, l'uno amministrativo e l'altro tecnico, del Ministero dei trasporti, Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, ed altri quattro ingegneri esperti in materia di trasporti di cui due scelti fra funzionari della Direzione generale delle ferrovie dello Stato, più un rappresentante degli autotrasportatori scelto dal Ministro per i trasporti e due rappresentanti del personale autoferrotramviario.