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LEGGE 2 aprile 1951, n. 302

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione, e modificazione della legge 8 maggio 1949, n. 285.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2010)
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Testo in vigore dal:  12-5-1951

Art. 4


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1951

EINAUDI DE GASPERI - MARAZZA - SCELBA - PICCIONI - PELLA - VANONI - ALDISIO - SEGNI - TOGNI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI