LEGGE 8 luglio 1950, n. 640

Disciplina delle bombole per metano.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/09/2020)
Testo in vigore dal: 15-9-2020
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 12. 
 
  I corrispettivi previsti dagli articoli 9 e 10 sono determinati  da
un Comitato nominato con  decreto  del  Ministro  per  l'industria  e
commercio, di concerto con i Ministri per il tesoro e per le finanze,
composto di: 
    1)  un  rappresentante  del  Ministero   dell'industria   e   del
commercio; 
    2) un rappresentante del Ministero del tesoro; 
    3) un rappresentante del Ministero delle finanze; 
    4) un rappresentante del Ministero dei trasporti; 
    5) un rappresentante del Comitato interministeriale dei prezzi; 
    6) due rappresentanti dell'Ente Nazionale Metano; 
    7) un produttore di gas metano; 
    8) un distributore o trasportatore di gas metano; 
    9) due proprietari di bombole. 
  Il decreto di nomina designa il presidente  che  e'  scelto  fra  i
membri di cui ai numeri 1, 2, 3, 4, 5 del comma precedente. (2) 
                                                                ((3)) 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 7 giugno 1990, n. 145 ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che
"Le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 8 luglio 1950, n.
640, che richiamano i soppressi articoli 9 e 10 della medesima legge,
devono intendersi riferite,  ove  possibile,  ai  contributi  di  cui
all'articolo 3, commi 1, 2 e 4, della presente legge." 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con  modificazioni  dalla
L. 11 settembre 2020, n. 120, ha disposto (con l'art.  62-bis,  comma
6, lettera a)) che "A decorrere dalla data di effettiva  operativita'
di Acquirente unico Spa ai  sensi  del  comma  5,  cessano  di  avere
efficacia le seguenti disposizioni: 
  a) articoli 12, 14 e 15 della legge 8 luglio 1950, n. 640".