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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 giugno 1950, n. 616

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

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Testo in vigore dal:  8-9-1950

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato con il regio decreto 5 maggio 1939, n. 1165, e modificato con i regi decreti 12 ottobre 1939, n. 1712, 27 aprile 1942, n. 467 e 24 ottobre 1942, n. 1439;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifica, allo statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Università degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti succitati, è così ulteriormente modificato:
Art. 7. - È aggiunto il seguente comma:

"Nessun

anno di stadio è valido se lo studente non si sia iscritto e non abbia ottenuto attestazioni di frequenza in almeno tre insegnamenti". Dopo l'art. 17. - È aggiunto il seguente nuovo articolo col relativo spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Art. 1

Art. 18. - "Presso la Facoltà di giurisprudenza funziona un Seminario di applicazione forense disciplinato da un proprio regolamento interno approvato dalla Facoltà".
Attuale art. 44. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari per il diploma in statistica, è aggiunto quello di "biometria".
Attuale art 51. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono soppressi quelli di "storia della letteratura latina, medioevale" e di "storia, orientale antica,", mentre è aggiunto quello di "lingua e letteratura ungherese".
Il penultimo comma è sostituito dal seguente:
"La Facoltà ove lo ritenga opportuno, potrà controllare i piani di studio presentati dagli studenti per il loro coordinamento ed approvarli prima che siano resi definitivi".
Attuale art. 52. - Nell'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in filosofia vengono soppressi quelli di "storia orientale antica" e di "biologia delle razze umane".
L'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali e almeno in sei da lui scelti fra i complementari previa approvazione della Facoltà".
Attuale art. 55. - Al secondo comma le parole: "È in potere del preside udito il parere della Facoltà di consentire ai laureati" sono sostituite dalle seguenti:
"È in potere della Facoltà di consentire ai laureati".
Il penultimo ed ultimo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Per gli studenti di cui è parola nei precedenti comma la Facoltà determina il numero minimo degli insegnamenti che debbono essere seguiti e formare oggetto di esame e consiglia il piano degli studi.
Per gli studenti stranieri che intendono iscriversi alla Facoltà per conseguire la laurea in lettere o in filosofia, la Facoltà stabilisce a quale anno di studio debbono essere iscritti e quali insegnamenti debbono seguire e consiglia, il piano di studi. La Facoltà giuridica dell'equipollenza o meno dei titoli di studio conseguiti all'estero richiesti normalmente per l'ammissione alla Facoltà".
Attuale art. 62. - È soppresso il terzo comma.
Attuale art. 74. - All'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo organico biologico è aggiunto quello di chimica applicata (ai materiali da costruzione).
All'elenco degli insegnamenti complementari per l'indirizzo inorganico - chimico fisico è aggiunto quello di "scienza dei metalli".
Dopo l'attuale art. 75. - Viene aggiunto il seguente nuovo articolo col conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 73. - "L'esame di mineralogia deve essere preceduto da quello di clinica generale ed inorganica parte 1ª. L'esame di esercitazioni di analisi chimica applicata, 4° anno, può essere sostenuto solo dopo aver superato quello di esercitazioni di analisi chimica quantitativa. L'esame di chimica organica industriale, deve essere preceduto da quello di esercitazioni di chimica organica e analisi organica.
Gli esami di scienza dei metalli, di elettrochimica e di fisica tecnica debbono essere preceduti da quello di chimica fisica 1ª.
L'esame di spettroscopia, può essere sostenuto solo, dopo superati, quelli di chimica fisica 1° e 2°.
Attuale art. 76. - All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in fisica sono aggiunti gli insegnamenti seguenti: "Spettroscopia";
"Fisica terrestre".
Attuale art. 77. - È aggiunto il seguente comma:
"Lo studente non può iscriversi al terzo anno di esercitazioni di fisica sperimentale senza aver prima superato gli esami di "esercitazioni di fisica sperimentale del 1° e 2° anno di corso".
Attuale art. 80. - All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in matematica e fisica è aggiunto quello di "spettroscopia".
Attuale art. 82. - All'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
"Geografia fisica";
"Genetica".
Attuale art. 89. - È soppressa l'espressione seguente contenuta nel quarto comma: "il candidato alla laurea in fisica e in matematica e fisica deve sostenere una prova pratica di fisica sperimentale".
È inoltre aggiunto il seguente comma: "gli studenti iscritti ai corsi per le lauree in scienze matematiche, in fisica e matematica e fisica debbono sostenere una prova di cultura alla quale sono ammessi dopo aver superato tutti gli esami speciali e prima della discussione della tesi di laurea.
La predetta prova consta: a) per coloro che aspirano alla laurea in scienze matematiche, di una prova scritta consistente nella risoluzione di un problema di applicazione, delle nozioni fondamentali impartite nei corsi di matematica del primo biennio; b) per coloro che aspirano alla laurea in fisica di una prova di laboratorio; c) per coloro che aspirano alla laurea in matematica e fisica della prova di cui alla lettera a) quando la loro tesi di laurea riguardi le scienze matematiche.
La Commissione esaminatrice è composta, in ogni caso, dai professori di ruolo delle discipline matematiche e fisiche ed ha facoltà di aggregarsi altri membri scelti fra gli insegnanti, a qualunque titolo, dei corsi nei quali i candidati hanno sostenuto degli esami.
La Commissione di laurea terrà particolarmente conto della prova di cultura nell'assegnare il voto di laurea.
Attuale art. 95. - È sostituito dal seguente:
"La direzione e la vigilanza del Seminario è affidata ai professori della Facoltà "uno dei quali viene scelto dai Consiglio della Facoltà come direttore per la durata di un biennio".
Attuale art. 112. Nel secondo comma sono soppresse le parole "e l'argomento di due tesine orali in materie diverse da quella della dissertazione scritta".

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 1950

EINAUDI GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 agosto 1950

Atti del Governo, registro n. 35, foglio n. 52. - CARLOMAGNO