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LEGGE 6 dicembre 1950, n. 1039

Indennità a favore dei magistrati promossi al terzo grado.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/05/1999)
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Testo in vigore dal:  25-5-1999
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Art. 3


La spesa relativa all'attuazione della presente legge graverà sul fondo stanziato per il pagamento degli stipendi ed altri assegni fissi al personale della magistratura e i relativi pagamenti saranno disposti col ruolo di spesa fissa. (1)
((2))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 28 dicembre 1995, n.549 ha disposto (con l'art. 1, comma 36) che "A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennità continuativa di missione prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e dall'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, è corrisposta per un solo anno, in misura intera i primi sei mesi ed in misura ridotta alla metà per il semestre successivo."
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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 3 maggio 1999, n.124 ha disposto (con l'art. 2, comma 36) che "A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennità continuativa di missione prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, dall'art. 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'art. 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonché dalla legge 10 marzo 1987, n. 100 e dall'art. 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, è corrisposta per un solo anno, in misura intera per i primi sei mesi ed in misura ridotta alla metà per il semestre succesivo.