LEGGE 3 agosto 1949, n. 577

Istituzione del Consiglio nazionale del notariato e modificazioni alle norme sull'amministrazione della Cassa nazionale del notariato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/07/2010)
Testo in vigore dal: 8-8-1991
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2.

  Il Consiglio nazionale del notariato:
    a)  da' parere sulle disposizioni da emanarsi per guanto concerne
l'ordinamento  del  notariato e su ogni altro argomento che interessi
la  professione notarile, quando ne sia richiesto dal Ministro per la
grazia e giustizia;
    b)  presenta  al Ministro per la grazia e giustizia, o alle altre
autorita' competenti, le proposte che ritenga opportune in materia di
notariato o altrimenti in reazione all'attivita' notarile;
    c) raccoglie e coordina le proposte formulate dai Consigli
    notarili e dai notai nelle materie di cui alla precedente lettera
    b);
d) assume e promuove iniziative per lo studio di argomenti che
riflettono  il  notariato e i suoi istituti, compresi quelli relativi
alle forme di previdenza e di assistenza fra i notai;
    e) cura la tutela degli interessi della categoria dei notai;
    ((f) elabora principi di deontologia professionale)).