LEGGE 8 maggio 1949, n. 285

Modificazioni al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, recante provvedimenti per la cooperazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/1951)
Testo in vigore dal: 16-6-1949
                               Art. 7.

  Il  primo  comma  dell'art.  25  del  decreto  legislativo del Capo
provvisorio  dello State 14 dicembre 1947, n. 1577, e' sostituito dai
seguenti:
  "Le  cooperative  attualmente  esistenti  debbono  uniformarsi alle
norme  di  cui  agli  articoli 22, 23 e 24 entro il 31 dicembre 1949,
sotto pena di decadenza dai benefici previsti dalle leggi vigenti.
  "Le  deliberazioni  delle  assemblee relative all'adeguamento delle
societa'  alle  disposizioni del comma precedente possono esser prese
con  la  procedura  stabilita  per  le  assemblee ordinarie, anche in
deroga alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo".