LEGGE 29 aprile 1949, n. 264

Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/10/2003)
Testo in vigore dal: 10-7-1975
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 32.

  L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione e' esteso:
    a)  ai  lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita
alle  altrui  dipendenze,  limitatamente alle categorie dei salariati
fissi  ed  assimiliati,  obbligati  e bracciali fissi, giornalieri di
campagna,  piccoli  coloni e compartecipanti familiari e individuali,
anche  se  in  via  sussidiaria  esercitano  un'attivita' agricola in
proprio;  agli  stessi  spetta l'indennita' di disoccupazione qualora
risultino  iscritti  negli  elenchi  di cui all'articolo 12 del regio
decreto  24  settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per
almeno  un  anno  oltre  che  per  quello  per  il quale e' richiesta
l'indennita',  ed  abbiano  conseguito  nell'anno  per  il  quale  e'
richiesta   l'indennita'   e   nell'anno   precedente   un  accredito
complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
  La durata della corresponsione dell'indennita' di disoccupazione e'
pari,  per  i  lavoratori  agricoli  predetti, alla differenza tra il
numero  di  270  ed il numero delle giornate di effettiva occupazione
prestate  nell'anno comprese quelle per attivita' agricole in proprio
o  coperte  da indennita' di malattia, infortunio, maternita', e sino
ad un massimo di 180 giornate annue.
    b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non
sia garantita la stabilita' di impiego; senza limite di retribuzione.
((11))
  Sono  estese  alle predette categorie, in quanto compatibili con la
disposizione  della  presente  legge,  le disposizioni vigenti per le
categorie   gia'   comprese   nell'obbligo  dell'assicurazione  della
disoccupazione  involontaria  ed  in  particolare  quelle relative ai
contributi   per   le  indennita'  giornaliere  e  per  il  Fondo  di
integrazione per le assicurazioni sociali.(5)
  L'estensione  dell'obbligo  assicurativo  per gli appartenenti alle
categorie  di  prestatori  di opera, di cui alla lettera f) del primo
comma,  si  applica  con effetto dal primo periodo di paga successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge.
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L.  21  gennaio  1956,  n. 23, convertito senza modificazioni
dalla  L.  24  marzo  1956,  n.  265  ha  disposto (con l'art. 3) che
"L'obbligo  del  versamento del contributo dovuto, ai sensi dell'art.
32,  comma  secondo,  della  legge  29  aprile  1949,  n. 264, per le
categorie  di  cui  alla  lettera,  a) dello stesso articolo, decorre
dall'anno 1956, ferma restando per detto anno la misura stabilita dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1955, n. 1324."
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AGGIORNAMENTO (11)
  La  Corte Costituzionale con sentenza 18 giugno - 3 luglio 1975, n.
177   (in   G.U.   1a   s.s.   09/07/1975,   n.  181)  ha  dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art. 32, lett. b, della legge
29  aprile  1949, n. 264, nella parte in cui esclude gli operai delle
pubbliche  amministrazioni,  cui  non  sia  garantita  la  stabilita'
d'impiego, dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria."