DECRETO LEGISLATIVO 18 gennaio 1948, n. 4

Istituzione di un sopraprezzo sui biglietti d'ingresso nel locali di spettacolo e trattenimento a favore del soccorso invernale e della riqualificazione dei disoccupati.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/01/1953)
Testo in vigore dal: 24-1-1948
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 25 giugno 1944, n.
151, con le modificazioni ad esso apportate dall'art. 3, comma primo,
del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98;
  Viste le disposizioni transitorie I e XV della Costituzione;
  Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;
  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del
Ministro  per  le  finanze,  di concerto coi Ministri per la pubblica
istruzione, per il lavoro e la previdenza sociale;

                              PROMULGA

  il  seguente  decreto  legislativo,  approvato  dal  Consiglio  dei
Ministri con deliberazione del 10 gennaio 1948:
                               Art. 1.

  In  deroga all'art. 5 del regio decreto legislativo 30 maggio 1946,
n.  538,  e'  istituito,  per  un periodo di tempo limitato ai giorni
festivi  dal  25  gennaio al 31 marzo 1948, un sopraprezzo su ciascun
biglietto  d'ingresso  nei  locali  in  cui si danno trattenimenti ed
altri  pubblici  spettacoli  di  qualsiasi specie, soggetti a diritto
erariale,  ivi  comprese  le  manifestazioni  sportive  con  o  senza
scommesse, nella misura seguente:

sul biglietto, al netto del diritto erariale,
fino a L. 50: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . sopraprezzo L. 5;
oltre L. 50 fino a L. 200: . . . . . . . . . . . . sopraprezzo L. 10;
oltre L. 200:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . sopraprezzo L. 20.

  Tale sopraprezzo e' esente dal diritto erariale e imposta entrata.