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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 agosto 1947, n. 876

Modificazioni al decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 408, relativo alla concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/02/1948)
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Testo in vigore dal:  17-9-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la difesa; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


L'indennità prevista dal decreto legislativo 11 novembre 1946, n. 408, è estesa alle seguenti categorie che si trovino nelle condizioni indicate nel seguente articolo 2:
a) agli ex militari che fruiscono di pensione di guerra di 1ª categoria e degli assegni di superinvalidità;
b) ai grandi invalidi di guerra che, già amputati di una coscia, di un braccio o ciechi di un occhio, abbiano successivamente perduto, per causa indipendente dal fatto di guerra, l'altra coscia, l'altro braccio o l'altro occhio;
c) agli ex militari dell'esercito austro-ungarico, grandi invalidi di guerra, che fruiscono, a carico del bilancio dello Stato, della pensione privilegiata di guerra e della pensione di guerra.