stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 5 agosto 1947, n. 778

Aggiornamento del trattamento economico dei dipendenti dalle Amministrazioni statali, dagli enti locali ed, in genere, dagli enti di diritto pubblico.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/04/1975)
nascondi
Testo in vigore dal:  5-6-1948
aggiornamenti all'articolo

Art. 13


L'ultimo comma dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, 6 sostituito dal seguente:
"Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'ultimo comma dell'articolo precedente si considera sufficiente per il proprio mantenimento un reddito di lire 5000 mensili e per il mantenimento delle altre persone un ulteriore reddito di lire 4000 mensili per ciascuna di esse".
((4))
---------------
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 16 aprile 1948, n.585 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'importo di L. 4000 indicato nell'art. 12 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 agosto 1947, n. 778, è elevato a L. 6000 e gli importi di L. 5000 e L. 4000 indicati nell'art. 13 del decreto medesimo sono elevati, rispettivamente, a L. 7000 e a L. 6000."
Il D.Lgs. 16 aprile 1948, n.585 ha inolre disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1948."