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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 16 luglio 1947, n. 708

Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2021)
Testo in vigore dal:  15-1-1953
aggiornamenti all'articolo

Art. 2


L'Ente provvede nei limiti e con le modalità previste dal presente decreto:
a) all'assistenza in caso di malattia a favore degli iscritti e dei loro familiari;
b) alla concessione di prestazioni per i casi di vecchiaia e di invalidità e per i superstiti.
L'iscrizione all'Ente sostituisce a tutti gli effetti, l'assicurazione obbligatoria di malattia di cui alla legge 11 gennaio 1943, n. 138, e successive modificazioni, e l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti di cui al regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e successive modificazioni.
((L'Ente, che ha la sua sede legale in Roma, svolge la sua attività su tutto il territorio della Repubblica. Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente legge foro competente è quello di Roma. ((1))

Sono applicabili all'Ente tutti i benefici, i privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'istituto nazionale della previdenza sociale)).
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AGGIORNAMENTO (1)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 15 - 24 gennaio 1969, n. 4 (in G.U. 1a s.s. 25/01/1969, n. 25), ha dichiarato "la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 29 novembre 1952, n. 2388, recante "Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, concernente disposizioni sull'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo (E.N.P.P.A.L.S.)", nella parte in cui, nell'aggiungere due commi all'art. 2 del decreto legislativo 16 luglio 1947, n. 708, dispone al primo comma, secondo periodo "Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione della presente legge foro competente è quello di Roma"."