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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 20 marzo 1947, n. 427

Aumento dei limiti di spesa o di importo previsti da leggi e regolamenti speciali concernenti l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/01/1948)
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Testo in vigore dal:  17-1-1948
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IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, che approva il
regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la
contabilità delle poste e dei telegrafi, e successive modificazioni;
Visto il regio decreto 30 maggio 1940, n. 775, che approva il
regolamento generale dei servizi postali (parte 2ª);
Visto il regio decreto legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, che approva l'ordinamento dell'Amministrazione postale telegrafica e sue successive modificazioni;
Visto il regio decreto 2 luglio 1925, n. 1195, sulle attribuzioni del direttore generale delle poste e dei telegrafi e successive modificazioni;
Sentito il Consiglio di Stato in adunanza generale e la Corte dei conti in sezioni riunite;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta dei Ministro per le poste e telecomunicazioni, di concerto con quello per le finanze e il tesoro; HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1



Ai sottoindicati articoli dei regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, sono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 19. - L'importo massimo dei servizi in economia che possono essere autorizzati dal direttore generale è elevato da L. 30.000 a L. 500.000.

Art. 98, ultimo comma. - Il limite d'importo dei decreti di approvazione che il Sottosegretario può firmare su delega del Ministro, è elevato da L. 250.000 a L. 1.000.000 per i contratti ad asta pubblica o a licitazione privata; e da L. 100.000 a L. 500.000 per i con tratti a trattativa privata.

Art. 99. - I limiti di importo indicati nei commi a), b), c), d), e), h) sono modificati come segue:
a) l'approvazione dei contratti ad asta pubblica o a licitazione privata fino a L. 1.000.000 e relative variazioni;
b) l'approvazione del contratto a trattativa privata fino a L. 500.000 e relative variazioni;
c) l'approvazione delle spese in economia fino a L 500.000 ;
d) l'autorizzazione di liti attive fino a L. 200.000;
e) l'autorizzazione di transazioni di vertenze fino L. 80.000;
h) l'approvazione dei progetti di lavori ed approvvigionamenti fino al limite di L. 500.00.

Art. 146 - Il terzo alinea è modificato come segue:
"Gli uffici locali di cassa, gli uffici di cassa delle Direzioni prive di reparto di ragioneria, gli uffici principali vaglia e risparmi dei capoluoghi di provincia, nonché le ricevitorie succursali ivi situate le quali abbiano un movimento di fondi non inferiore in media ai 3 milioni mensili, sono tenuti a compilare
giornalmente il conto generale di cassa"

Art. 157. - Il testo dell'articolo è modificato come segue:
"Gli uffici, le ricevitorie e le agenzie debbono effettuare il versamento dei fondi disponibili nei giorni 5, 10, 15, 20, 25 ed ultimo del mese, con le limitazioni di che appresso:
a) se sono autorizzati ad avere un fondo di riserva possono trattenere, oltre a questo, una somma non eccedente L. 300;
b) se non sono autorizzati ad avere un tondo di riserva possono trattenere, normalmente, una somma non eccedente L. 600.
Debbono altresì eseguire versamenti straordinari nei giorni intermedi della cinquina, quando i fondi disponibili superino il limite stabilito dalla Direzione.
Gli uffici principali e le ricevitorie succursali di sede di Direzione e gli uffici speciali dei vaglia e eseguono seralmente il versamento con le limitazioni di cui sopra, tenendo presente che, nel caso di cui alla lettera b), possono trattenere, se non sia diversamente disposto dalla Direzione, una somma anche superiore a L.
600 ma non eccedente L. 3000. Debbono, peraltro, eseguire uno o più versamenti durante la giornata, quando i fondi giacenti superino le nessità immediate e giustificabili di servizio, secondo le norme impartite dalla propria Direzione.
Gli uffici locali di casa, oltre ad effettuare ogni sera il versamento dei titoli estinti per intero, debbono versare al cassiere provinciale tutte le somme giacenti, i valori ed i titoli di spesa anche parzialmente pagati.
Tutti gli uffici, ricevitorie e agenzie, debbono formare e spedire i pieghi contenenti i versamenti, seguendo tali particolari norme e cautele stabilite dalle istruzioni. Negli uffici dove esiste il controllore, questi deve assistere il titolare delle operazioni di formazione, chiusura e spedizione di detti pieghi negli altri uffici, il titolare deve, per le stesse operazioni, essere assistito da un supplente.
Qualora, per qualsiasi causa un versamento non risulti giunto a destinazione, l'ufficio, la ricevitoria o l'agenzia che lo aveva spedito, deve dedurne l'importo dal totale dei versamenti nel quale lo aveva compreso".

Art. 159. - Il testo dell'articolo è modificato come segue:
I titolari degli uffici telegrafici principali fuori del capoluogo di provincia, eseguono il versamento al cassiere provinciale quando i proventi incassati raggiungono le L. 2000 e in ogni caso alla fine del mese.
I titolari degli uffici telegrafici principali dei capoluoghi di provincia debbono versare ogni giorno, prima della chiusura della Cassa provinciale, tutti i fondi disponibili. Ove però gli incassi giornalieri superino in media le L. 3000 debbono effettuare un versamento nelle prime ore del mattino, comprendendovi i fondi introitati dal pomeriggio del giorno precedente, e, prima della chiusura della cassa, debbono versare tutti i fondi introitati.
Per gli uffici di maggiore importanza, le Direzioni provinciali, ove lo ritengano opportuno, potranno disporre che siano eseguiti più versamenti durante la giornata, fissando il limite dei fondi oltre il quale i versamenti stessi debbono essere effettuati".

Art. 160. - L'ultimo alinea è così modificato:
Il versamento è obbligatorio quando sia raggiunta la somma di L. 1000 e, in ogni caso, a fine di mese, qualunque sia la somma".
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 novembre 1947, n. 1468 ha disposto (con l'art. 1) che "Sono prorogate al 31 dicembre 1917 le disposizioni dei primi quattro articoli del decreto legislativo 20 marzo 1947, n. 427".