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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 12 maggio 1947, n. 356

Rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/02/1953)
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Testo in vigore dal:  27-5-1947

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO

Visto il regio decreto legge 7 dicembre 1942, n. 1418, convertito nella legge 11 marzo 1943, n. 204, e successive modificazioni, concernenti la determinazione delle aliquote delle imposte e delle sovrimposte inerenti al reddito dei terreni;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 364, riguardante la rivalutazione degli estimi catastali dei terreni e del reddito agrario;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze e il tesoro: HA SANZIONATO E PROMULGA:

Art. 1


A decorrere dal 1° gennaio 1947, il coefficiente di rivalutazione dei redditi imponibili dominicale ed agrario dei terreni disposto dall'articolo unico del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 ottobre 1946, n. 364, è elevato da 6 a 12.
Per gli anni 1947 e 1948 le aliquote delle imposte erariali sui terreni e sul reddito agrario sono ridotte al 5 per cento nei confronti delle ditte, persone fisiche ed enti, iscritte a ruolo per un reddito dominicale ed agrario che riferito alla revisione generale degli estimi dei terreni stabilita dal regio decreto-legge 4 aprile 1939, n. 589, convertito nella legge 29 giugno 1939 n. 976, non sia superiore, rispettivamente, a L. 2000 e a L. 700.