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DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 1 ottobre 1947, n. 1075

Modificazioni dei decreti legislativi luogotenenziali 1° novembre 1944, n. 367 e 8 maggio 1946, n. 449, concernenti finanziamenti alle industrie.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  16-10-1947

Art. 3


L'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 1° novembre 1944, n. 367, richiamato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, è sostituito dal seguente:
"Salvo altre eventuali garanzie reali o personali, il credito derivante dal finanziamento, sia durante il periodo della anticipazione che del successivo consolidamento, ha privilegio sugli immobili, sugli impianti, sulle concessioni, comprese quelle minerarie (salvo i diritti spettanti allo Stato a norma delle leggi speciali) e su ogni loro pertinenza, sui brevetti di invenzione industriale, sui macchinari ed utensili dell'azienda, finanziata, comunque destinati al suo funzionamento ed esercizio, nonché sulle somme dovute al l'azienda stessa dallo Stato per il risarcimento dei danni di guerra.
Il suddetto privilegio può essere esercitato anche nei confronti dei terzi che abbiano acquistato diritti sui beni che sono oggetto di tale privilegio dopo la data della formalità di annotazione stabilita nei commi successivi. Esso è preferito ad ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per le spese di giustizia, ma non prevale sui diritti di prelazione derivanti da privilegi, pegni o ipoteche preesistenti alle annotazioni di cui ai successivi commi, i quali conservano la loro priorità rispetto al privilegio anzidetto.
Il privilegio di cui sopra sarà annotato, a richiesta dell'istituto o ente finanziatore e senza spesa (salvo gli emolumenti spettanti ai Conservatori dei registri) in apposito registro presso gli Uffici dei registri immobiliari e gli Uffici tavolari competenti, in relazione alla località in cui si trovano i beni e nel registro di cui all'art. 1524 del Codice civile presso il tribunale competente, sempre in relazione alla località in cui si trovano i beni.
Di detto privilegio sarà altresì dato avviso mediante inserzione nel Foglio degli annunzi legali della provincia in cui sono situati i beni.
I suddetti annotamenti e pubblicazioni saranno effettuati anche presso gli uffici e nel Foglio degli annunzi legali della circoscrizione nella quale ha la propria sede l'azienda mutuataria all'epoca della stipulazione del mutuo.
Il privilegio relativo ai brevetti per le invenzioni industriali sarà trascritto nel registro dei brevetti di cui all'art. 37 del regio decreto-legge 29 giugno 1939, n. 1127, e ai sensi dell'art. 66 del decreto medesimo.
Nel provvedimento di autorizzazione del finanziamento o con successiva determinazione del Ministro per il tesoro può essere consentito che il suddetto privilegio venga limitato a determinati beni o gruppi di beni dell'azienda, ovvero sostituito da altre garanzie reali. Queste garanzie si intendono costituite anche a favore dello Stato, per gli effetti di cui all'art. 9 del presente decreto.
Qualora nei confronti della stessa azienda siano fatte più annotazioni di privilegio ai sensi del presente articolo, l'ordine di priorità tra le rispettive ragioni è determinato dalla data delle annotazioni medesime. Per quanto concerne i crediti per danni di guerra della azienda finanziata verso lo Stato, l'ordine di priorità fra più ragioni assistite dal privilegio anzidetto è determinato dalla data di stipulazione dei rispettivi atti di finanziamento".