DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 16 marzo 1946, n. 98

Integrazioni e modifiche al decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, relativo all'Assemblea per la nuova costituzione dello Stato, al giuramento dei Membri del Governo ed alla facolta' del Governo di emanare norme giuridiche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/06/1947)
Testo in vigore dal: 23-3-1946
                               Art. 2.

  Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore
della  Repubblica,  l'Assemblea,  dopo  la sua costituzione, come suo
primo   atto,   eleggera'   il  Capo  provvisorio  dello  Stato,  che
esercitera'  le  sue  funzioni,  fino a quando sara' nominato il Capo
dello Stato a norma della Costituzione deliberata dall'Assemblea.
  Per  l'elezione  del  Capo  provvisorio dello Stato e' richiesta la
maggioranza  dei  tre  quinti dei membri del l'Assemblea. Se al terzo
scrutinio   non   sara'   raggiunta  tale  maggioranza,  bastera'  la
maggioranza assoluta.
  Avvenuta l'elezione del Capo provvisorio dello Stato, il Governo in
carica  gli presentera' le sue dimissioni e il Capo provvisorio dello
Stato dara' l'incarico per la formazione del nuovo Governo.
  Nella   ipotesi   prevista   dal  primo  comma,  dal  giorno  della
proclamazione  dei  risultati del referendum e fino alla elezione del
Capo provvisorio dello Stato, le relative funzioni saranno esercitate
dal  Presidente del Consiglio dei Ministri in carica nel giorno delle
elezioni.
  Qualora la maggioranza degli elettori votanti si pronunci in favore
della  Monarchia,  continuera'  l'attuale regime Luogotenenziale fino
alla entrata in vigore delle deliberazioni dell'Assemblea sulla nuova
Costituzione e sui Capo dello Stato.