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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 31 maggio 1946, n. 511

Guarentigie della Magistratura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/2022)
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Testo in vigore dal:  7-7-1946

Art. 5

(Collocamento a riposo per limiti di età)


Tutti i magistrati sono collocati a riposo al compimento del settantesimo anno di età.
Con successivo decreto saranno emanate le norme transitorie e di attuazione relative alla disposizione di cui al precedente comma, che avranno efficacia dalla data di entrata in vigore del presente decreto.