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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 29 maggio 1946, n. 488

Modificazioni delle disposizioni vigenti per la liquidazione della indennità di carovita e per la concessione dell'indennità ai dipendenti statali residenti in Comuni distrutti o gravemente danneggiati per eventi bellici.

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Testo in vigore dal:  11-6-1946

UMBERTO II

RE D'ITALIA
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, recante provvedimenti economici a favore dei dipendenti statali;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, concernente la concessione di una indennità giornaliera al personale statale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati;
Riconosciuta la necessità di apportare modificazioni nei decreti predetti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



A decorrere dal 1° gennaio 1946, l'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945; n. 722, è sostituito come segue: "L'importo dell'indennità di carovita e delle eventuali quote complementari spettante in applicazione degli articoli precedenti è ridotto:
dell'1 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 300.000 abitanti e non più di 499.999;
del 2 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 250.000 abitanti e non più di 299.999;
del 3 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 200.000 abitanti e non più di 249.999;
del 4 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 150.000 abitanti e non più di 199.999;
del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 100.000 abitanti e non più di 149.999;
del 6 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 50.000 abitanti e non più di 99.999;
del 7 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 30.000 abitanti e non più di 49.999;
dell'8 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 10.000 abitanti e non più 29.999;
del 9 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 5.000 abitanti e non più di 9.999;
del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi meno di 5.000 abitanti;
ed è aumentato:
del 5 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 600.000 abitanti e non più di 699.999;
del 10 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 700.000 abitanti e non più di 799.999;
del 20 per cento per il personale con sede normale di servizio nei Comuni aventi una popolazione di almeno 800.000 abitanti.
Per ogni anno solare si ha riguardo ai dati della popolazione residente, accertata dall'Istituto centrale di statistica del Regno al 31 dicembre dell'anno precedente.
Con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Ministro per l'interno, può disporsi che ai dipendenti statali aventi sede normale di servizio in Comune, prossimo ad altro con almeno 300.000 abitanti, nel quale il costo dell'alimentazione sia particolarmente elevato ed i cui mezzi di comunicazione col Comune maggiore siano talmente intensi e frequenti che nonostante la separazione amministrativa essi possano considerarsi un unico centro economico, l'indennità di carovita e relative quote complementari venga corrisposta nell'aliquota prevista per il Comune maggiore. Col decreto medesimo verrà fissata la decorrenza della prevista elevazione di aliquota.
La maggiorazione di cui al comma precedente non è cumulabile con il trattamento previsto dagli articoli 2 e seguenti del decreto legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1946, n. 18, a favore del personale in servizio nei centri distrutti, semidistrutti o danneggiati.