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REGIO DECRETO LEGISLATIVO 14 maggio 1946, n. 384

Collocamento nella riserva o nell'ausiliaria di ufficiali generali e superiori in servizio permanente effettivo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/06/1951)
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Testo in vigore dal:  16-6-1946

Art. 3


Il collocamento nella riserva od in ausiliaria d'autorità per i generali di armata o designati per il comando d'armata e di corpo d'armata, e gradi corrispondenti della Marina e dell'Aeronautica, è effettuato con Regio decreto in base a deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, sentito il parere di un'apposita commissione da lui nominata.