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DECRETO LUOGOTENENZIALE 19 aprile 1946, n. 334

Undicesima prelevazione dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'esercizio finanziario 1945-46.

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Testo in vigore dal:  8-6-1946

Art. 1

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto l'art. 42 del decreto 18 novembre 1923, numero 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Visti i decreti legislativi Luogotenenziali 10 agosto 1945, nn. 481, 487, 490 e 7 settembre 1945, n. 606;
Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste inscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46 sono disponibili L. 19.130.000;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste Inscritto ai capitolo n. 187 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1945-46, è autorizzata una undicesima prelevazione di L. 3.930.750 (lire tremilioninovecentotrentamilasettecentocinquanta) che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dei seguenti stati di previsione della spesa per l'esercizio finanziario predetto:


Ministero del tesoro:
Cap. n. 45. - Spese casuali della Presidenza del
Consiglio dei Ministri.............................. L. 2.500.000
Ministero delle finanze:
Cap. n. 163. - Spese per il Collegio dei periti
doganali, ecc. contributi dell'Amministrazione
finanziaria alla costituzione ed al mantenimento
di Istituiti internazionali attinenti alla
legislazione doganale, ecc.......................... L. 430.750
Ministero dell'interno:
Cap. n. 21. - Spese casuali......................... L. 100.000
Ministero per la Costituente:
Cap. n. 2. - Retribuzioni ed altri assegni fissi
al personale non di ruolo........................... L. 900.000
------------ L. 3.930.750 ============

Questo decreto avrà effetto dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 aprile 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI - CORBINO
Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 maggio 1946
Atti del Governo, Registro n. 10, foglio n. 9. - FRASCA