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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 12 marzo 1946, n. 211

Disciplina delle iniziative industriali e istituzione di una Commissione centrale dell'industria.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/03/1957)
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Testo in vigore dal:  15-5-1946

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, concernente norme per l'impianto di stabilimenti industriali, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1130;
convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1808, sulla disciplina della fabbricazione di prodotti essenziali alla difesa del lo Stato;
Visti i Regi decreti 18 luglio 1930, n. 1455 e 29 giugno 1932, n. 2067, contenenti, rispettivamente, un elenco delle industrie fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa dello Stato e norme interpretative;
Vista la legge 12 gennaio 1933, n. 141, con la quale furono delegati al Governo i poteri per sottoporre ad autorizzazione i nuovi impianti industriali;
Visto il R. decreto 15 maggio 1933, n. 590, contenente le norme per l'attuazione della legge 12 gennaio 1933, n. 141;
Visti i Regi decreti 12 aprile 1937, n. 841 e 5 febbraio 1940, n. 258, contenenti modificazioni ed aggiunte all'elenco delle industrie sottoposte a preventiva autorizzazione governativa:;
Visto l'art. 6° del R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, sull blocco dei prezzi delle merci e dei servizi, delle costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni, convertito, con modifiche, nella legge 28 novembre 1940, n. 1727, e prorogato con Regi decreti legge 12 marzo 1941, n. 142 e 11 marzo 1943, n. 100;
Visto il R. decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 95, concernente la disciplina degli atti diretti a trasferire, dare in locazione o in uso opere edilizie facenti parte di stabilimenti industriali;
Visto l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, riguardante la revoca del divieto della costruzione di edifici privati di cui al R. decreto-legge 14 novembre 1944, n. 1231;
Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151, concernente, tra l'altro, la facoltà del Governo di emanare norme giuridiche;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58, contenente nuove norme sull'emanazione, promulgazione e pubblicazione di decreti Luogotenenziali e di altri provvedimenti;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria e il commercio, di concerto con i Ministri per l'interno, per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze, per la guerra per la marina, per l'aeronautica, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per le poste e le telecomunicazioni; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Sono abrogate le seguenti disposizioni:

R. decreto-legge 3 novembre 1927, n. 2107, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1130;
R. decreto-legge 18 novembre 1929, n. 2488, convertito nella legge 18 dicembre 1930, n. 1808, sulla disciplina della fabbricazione dei prodotti essenziali alla difesa dello Stato;
Regi decreti 18 luglio 1930, n. 1455 e 29 giugno 1932, n. 2067, concernenti, rispettivamente, un elenco delle industrie fondamentali per la fabbricazione di prodotti essenziali per la difesa dello Stato e norme interpretative;
legge 12 gennaio 1933, n. 141, concernente la preventiva autorizzazione per i nuovi impianti industriali;
R. decreto 15 maggio 1933, n. 500, contenente le norme per l'attuazione della legge 12 gennaio 1933 n. 141;
Regi decreti 12 aprile 1937, n. 841 e 5 febbraio 1940, n 258, contenenti modificazioni ed aggiunte all'elenco delle industrie sottoposte a preventiva autorizzazione governativa;
art. 6 del R. decreto-legge 19 giugno 1940, n. 953, sull blocco dei prezzi delle merci e dei servizi delle Costruzioni edilizie, degli impianti industriali e delle pigioni, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1940 n. 1727, prorogato con Regi decreti-legge 12 marzo 1941, n. 142 e 11 marzo 1943, n. 100;
R. decreto-legge 18 febbraio 1943, n. 95, concernente la disciplina degli atti diretti a trasferire, dare in locazione o in uso, opere edilizie facenti parte di stabilimenti industriali;
art. 1, 4° comma del decreto legislativo Luogotenenziale 27 novembre 1944, n. 422, riguardante la revoca dall divieto delle costruzioni di edifici privati di cui al R. decreto 14 novembre 1941, n. 1231.
Nulla è innovato per quanto concerne la disciplina della industria dei prodotti petroliferi, della macinazione e della panificazione.