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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 26 marzo 1946, n. 140

Norme integrative del decreto legislativo Luogotenenziale 1 febbraio 1945, n. 36, concernente la revoca dei provvedimenti e delle misure adottati in materia di beni appartenenti agli Stati delle Nazioni Unite, nonchè alle persone fisiche e giuridiche aventi la nazionalità degli Stati stessi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  24-4-1946

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro e per l'industria, e il commercio; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1


Lo Stato Italiano è responsabile verso i proprietari di beni o interessi, per le perdite e i danni causati da atti irregolari o da omissioni, compiuti dai sequestratori liquidatori, amministratori, o da altre persone, agenti sotto l'autorità del Governo Italiano o da, esso nominati, in qualsiasi tempo, dall'inizio delle misure del sequestro o di controllo alla reintegrazione del proprietario nei suoi diritti.