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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 518

Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa. (045U0518)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
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Testo in vigore dal:  27-2-2016
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Art. 7



È riconosciuta la qualifica di partigiano combattente:

1) ai decorati al valore per attività, partigiana;

2) a coloro che sono stati feriti dal nemico in combattimento o feriti in dipendenza della loro attività, partigiana;

3 - a) a coloro che a nord della linea Gotica, hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.V.L. e che abbiano partecipato ad almeno tre azioni di guerra a di sabotaggio;

b) a coloro che a sud della linea Gotica hanno militato per almeno tre mesi in una formazione armata partigiana o gappista regolarmente inquadrata nelle forze riconosciute e dipendenti dal C.L.N. e che abbiano partecipato a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

4 - a) agli appartenenti alle formazioni S.A.P. che, a nord della linea Gotica, abbiano un periodo minino di appartenenza di sei mesi e possano dimostrate di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

b) agli appartenenti, a sud della linea Gotica, alle formazioni armate cittadine riconosciute dal C.L.N. che abbiano un periodo minimo di appartenenza di tre mesi e possono dimostrare di aver partecipato almeno a tre azioni di guerra o di sabotaggio;

c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate dal C.L.N., hanno militato per un periodo di tre mesi in formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti e che possono documentare di aver partecipato ad almeno tre azioni di guerra o di sabotaggio;

5 - a) coloro che hanno fatto parte, a nord della linea Gotica, per un periodo di sei mesi di un comando o di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) inquadrati nell'attività del C.V.L.;

b) a coloro che hanno fatto parte, a sud della linea Gotica, per un periodo di tre mesi di un comando di un servizio di comando (informazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) inquadrati nell'attività del C.L.N.;

c) a coloro che, a sud della linea Gotica, pur non avendo fatto parte di formazioni inquadrate nel C.L.N., possono documentare di avere appartenuto per un periodo di tre mesi ad un comando o ad un servizio di comando (in formazioni, avio-lanci, intendenza, ecc.) di formazioni partigiane o squadre cittadine indipendenti;

6) a coloro che sono rimasti in carcere, al confino od in campo di concentramento per oltre tre mesi in seguito a cattura da parte di nazi-fascisti per attività partigiana;

7) a coloro che, a nord o a sud della linea Gotica hanno svolto attività ed azioni di particolare importanza a giudizio delle Commissioni.
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 1, comma 7-quater) che "Il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, di cui agli articoli da 7 a 10 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ha effetti solo ai fini delle ricompense al valore, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".