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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 21 agosto 1945, n. 518

Disposizioni concernenti il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e l'esame delle proposte di ricompensa. (045U0518)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/09/1945 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
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Testo in vigore dal:  12-9-1945

UMBERTO DI SAVOIA

Principe di Piemonte
Luogotenente Generale del Regno
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 158, per l'assistenza ai patrioti dell'Italia liberata;
Visto il decreto Luogotenenziale 21 giugno 1915, n. 380, che istituisce il Ministero dell'assistenza post-bellica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per la guerra, per la marina, per l'aeronautica e per l'assistenza post-bellica; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Per il riconoscimento delle qualifiche spettanti ai partigiani sono istituite Commissioni locali, ripartite territorialmente come dalla tabella allegata al presente decreto. Esse sono nominate dal Presidente del Consiglio dei Ministri su designazione:

1) del Ministero dell'assistenza post-bellica: il presidente;

2) del Ministero della guerra, due membri, ufficiali delle Forze armate, aventi i requisiti per la qualifica di partigiano;

3) dell'Associazioni Nazionale Partigiani d'Italia (A.N.P.I.):

a) per ogni Commissione a nord della linea Gotica, due membri per ogni formazione differenziata inquadrata nell'attività del C.V.L. ed esistente prima del 25 aprile 1945 nel territorio sottoposto alla giurisdizione della Commissione stessa;

b) per ogni Commissione a sud della linea Gotica, due membri per ogni formazione differenziata inquadrata nell'attività del C.L.N. e due membri per le formazioni indipendenti dal C.L.N.;

c) per la Commissione della Campania, due membri per ogni partito aderente al C.L.N.