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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 10 agosto 1945, n. 506

Disposizioni circa la denunzia dei beni che sono stati oggetto di confische, sequestri o altri atti di disposizione adottati sotto l'impero del sedicente governo repubblicano. (045U0506)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2016)
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Testo in vigore dal:  19-9-1945

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata:
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Primo Ministro Segretario di Stato e Ministro per l'interno, e del Ministro per la grazia e giustizia; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



Chiunque detenga beni mobili o immobili che siano stati oggetto di confisca o sequestro disposti da qualsiasi organo amministrativo o politico sotto l'impero del sedicente governo della repubblica sociale italiana e dichiarati privi di efficacia giuridica dall'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 ottobre 1944, numero 249, deve farne denunzia all'ufficio locale di pubblica sicurezza o al comando locale dell'Arma dei carabinieri o, in mancanza di tali uffici, al sindaco del Comune entro il termine di un mese dall'entrata in vigore del presente decreto.

Tale obbligo incombe ugualmente a chiunque detenga beni mobili o immobili, che siano stati oggetto di concessioni, alienazioni o altri atti di disposizione, che siano privi di efficacia giuridica, in base alle disposizioni dell'art. 2 del decreto legislativo suddetto.

Uguale obbligo è fatto a chiunque:

a) sia pervenuto direttamente o indirettamente in possesso di beni mobili mediante asportazione violenta o fraudolenta o comunque arbitraria datala sfera di pertinenza dei legittimi proprietari o possessori anche nel caso che detti beni siano stati abbandonati per sfuggire alla persecuzione politica nazi-fascista o per qualsiasi altra causa;

b) sia pervenuto in possesso di beni mobili o immobili a seguito di espropriazione forzata a danno di perseguitati politici resisi assenti per sottrarsi a persecuzioni nazi-fasciste.

Sono fatti salvi i diritti acquistati dai terzi nei casi in cui da legge ammette la legittimità dell'acquisto per affetto del possesso di buona fede.