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DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 22 marzo 1945, n. 165

Modificazioni alla legge 29 gennaio 1942, n. 64, sul reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo delle Regia guardia di finanza. (045U0165)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 01/10/1946)
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Testo in vigore dal:  2-10-1946
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UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO
In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visto il R. decreto-legge 14 giugno 1923, n. 1281, sull'ordinamento del Corpo della Regia guardia di finanza, e successive modificazioni;
Vista la legge 29 gennaio 1942, n. 64, recante modificazioni alle leggi di ordinamento della Regia guardia di finanza;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, d'intesa con il Ministro per il tesoro; Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1



L'art. 5 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, è sostituito dal seguente:

«La nomina ad ufficiale in servizio permanente della Regia guardia di finanza ha luogo col grado di sottotenente.

Per conseguire la nomina suddetta è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:
1) essere cittadino italiano.
Gli italiani non regnicoli possono, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, essere nominati ufficiali in servizio permanente, qualora soddisfino alle altre condizioni prescritte dalle leggi sull'ordinamento della Regia guardia di finanza;
2) aver compiuto, con esito favorevole, presso la «Regia accademia e scuola di applicazione» un apposito corso biennale, cui possono essere ammessi in seguito a concorso per esami scritti ed orali stabiliti dal regolamento organico;
((a) per due terzi delle nomine da effettuare annualmente, gli aspiranti muniti dei diplomi di maturità classica o scientifica e di abilitazione rilasciati dagli istituti tecnici commerciali, agrari, industriali, per geometri, per nautici e da istituti magistrali, che alla data del 31 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso, abbiano compiuto il 18° anno di età e non superato il 23°))
;
b) per un terzo i sottufficiali della Regia guardia di finanza in servizio effettivo che, alla data del 31 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso, abbiano compiuto due anni di servizio da sottufficiale e non abbiano superato 30 anni di età.
In difetto di elementi idonei in una delle suddette categorie, le proporzioni sono variate a favore dell'altra;
3) essere celibe o vedovo senza prole;
4) avere sempre tenuto regolare condotta civile e morale da valutarsi a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
5) avere costituzione fisica sana e robusta e statura non inferiore a m. 1,65.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 2 del R. decreto-legge 21 gennaio 1929, n. 132, convertito nella legge 23 agosto 1929, n. 1728, nei riguardi del reclutamento del sottotenente maestro direttore della banda della Regia guardia di finanza».