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LEGGE 24 marzo 1942, n. 315

Provvedimenti per la ippicoltura. (042U0315)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 02/05/1942 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/12/1989)
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Testo in vigore dal:  2-5-1942

Art. 1



La vigilanza sulle corse dei cavalli spetta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, il quale vi provvede a mezzo dell'Unione nazionale incremento razze equino (U.N.I.R.E.) e degli Enti ippici posti a tal fine alle dipendenze di quest'ultima.