LEGGE 17 agosto 1942, n. 1150

Legge urbanistica. (042U1150)

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-9-1967
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 8. 
              Formazione del piano regolatore generale. 
 
  ((I Comuni  hanno  la  facolta'  di  formare  il  piano  regolatore
generale del proprio territorio. La deliberazione  con  la  quale  il
Consiglio comunale decide di procedere alla formazione del piano  non
e'  soggetta  a  speciale  approvazione  e   diviene   esecutiva   in
conformita' dell'articolo 3 della legge 9 giugno  1947,  n.  530;  la
spesa conseguente e' obbligatoria)). 
 
  La formazione del piano e' obbligatoria per tutti i Comuni compresi
in appositi elenchi da approvarsi con  decreto  del  Ministro  per  i
lavori pubblici di concerto con i Ministri per  l'interno  e  per  le
finanze, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici. 
 
  Il primo elenco sara' approvato non oltre un anno  dall'entrata  in
vigore della presente legge. 
 
  ((I Comuni compresi negli elenchi di cui al  secondo  comma  devono
procedere alla nomina dei progettisti per  la  formazione  del  piano
regolatore  generale  entro  tre  mesi   dalla   data   del   decreto
ministeriale con cui e' stato approvato il rispettivo elenco, nonche'
alla deliberazione di adozione del piano stesso  entro  i  successivi
dodici mesi ed alla presentazione al Ministero  dei  lavori  pubblici
per l'approvazione entro due anni dalla data del sopracitato  decreto
ministeriale. 
 
  Trascorso ciascuno dei termini sopra indicati il prefetto, salvo il
caso di proroga non superiore ad un anno concessa dal Ministro per  i
lavori  pubblici  su  richiesta  motivata  del  Comune,  convoca   il
Consiglio comunale per gli adempimenti relativi da adottarsi entro il
termine di 30 giorni. 
 
  Decorso  quest'ultimo  termine  il  prefetto,   d'intesa   con   il
provveditore regionale alle opere pubbliche,  nomina  un  commissario
per la designazione dei progettisti, ovvero per l'adozione del  piano
regolatore generale o per gli ulteriori adempimenti necessari per  la
presentazione del piano stesso al Ministero dei lavori pubblici. 
 
  Nel  caso  in  cui  il  piano  venga  restituito   per   modifiche,
integrazioni o rielaborazioni al  Comune,  quest'ultimo  provvede  ad
adottare le proprie determinazioni nel termine di  180  giorni  dalla
restituzione. Trascorso tale termine si applicano le disposizioni dei
commi precedenti. 
 
  Nel caso di compilazione o di rielaborazione d'ufficio  del  piano,
il prefetto promuove d'intesa  con  il  provveditore  regionale  alle
opere pubbliche  l'iscrizione  d'ufficio  della  relativa  spesa  nel
bilancio comunale. 
 
  Il piano regolatore generale e' approvato entro  un  anno  dal  suo
inoltro al Ministero dei lavori pubblici)). 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La L. 9 agosto 1954, n. 640, ha disposto (con l'art. 17, commi 1  e
2) che "Il termine di cui all'art. 8, 5° comma, della predetta  legge
urbanistica e' ridotto a due anni, salvo la  facolta'  del  Ministero
dei lavori pubblici di concedere, in casi di  comprovata  necessita',
una proroga, non superiore comunque a due anni. 
  Per i Comuni inclusi in elenchi gia' approvati alla data di entrata
in vigore della presente legge, il termine di  due  anni  di  cui  al
comma precedente decorre dalla data medesima." 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  La L. 9 agosto 1954, n. 640, come  modificata  dalla  L.  20  marzo
1959, n. 144, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che "Il termine di
cui all'art. 8, quinto comma, della legge urbanistica 17 agosto 1942,
n. 1150, e' ridotto a due anni, salvo la facolta', del Ministero  dei
lavori pubblici di prorogarlo, in casi di comprovata necessita',  per
un periodo non superiore, nel complesso, a tre anni".