REGIO DECRETO 24 settembre 1940, n. 1949

Modalita' di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidita' e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialita' e natalita', per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalita' per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura. (040U1949)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
Testo in vigore dal: 1-1-1978
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 15. 
 
                     Provvedimenti eccezionali. 
 
  Il  Ministro  per  le  corporazioni,  sentite,  se  del  caso,   le
Confederazioni interessate, puo', quando particolari  circostanze  lo
rendano necessario ed opportuno, rivedere sia le deliberazioni  delle
Commissioni di cui  all'art.  6,  sia  gli  elenchi  e  i  ruoli  dei
contributi come gli elenchi dei lavoratori.(2) 
 
  ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N. 942, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1978, N. 41)). ((5)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 13 luglio 1963 (in G.U. 1a
s.s.   20/07/1963,   n.   194)   ha    dichiarato    l'illegittimita'
costituzionale del primo comma del presente articolo  in  riferimento
all'art. 23 della Costituzione. 
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AGGIORNAMENTO (5) 
  Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 19-30 dicembre
1985, n.370  (in  G.U.  1a  s.s.  8/1/1986,  n.1)  ha  dichiarato  in
applicazione  dell'art.  27  della  legge  11  marzo  1953,  n.   87,
l'illegittimita' costituzionale dell'art. 8 dello stesso d.l. n.  942
del 1977, convertito nella legge n. 41 del 1978 (che ha  abrogato  il
secondo comma del presente articolo).