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REGIO DECRETO 24 settembre 1940, n. 1949

Modalità di accertamento dei contributi dovuti dagli agricoltori e dai lavoratori dell'agricoltura per le associazioni professionali, per l'assistenza malattia, per l'invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi, per la nuzialità e natalità, per l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro in agricoltura e per la corresponsione degli assegni familiari, e modalità per l'accertamento dei lavoratori dell'agricoltura. (040U1949)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/02/1941 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/07/2011)
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Testo in vigore dal:  1-1-1978
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Art. 15

Provvedimenti eccezionali


Il Ministro per le corporazioni, sentite, se del caso, le Confederazioni interessate, può, quando particolari circostanze lo rendano necessario ed opportuno, rivedere sia le deliberazioni delle Commissioni di cui all'art. 6, sia gli elenchi e i ruoli dei contributi come gli elenchi dei lavoratori.(2)

((COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 DICEMBRE 1977, N. 942, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 1978, N. 41))
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((5))
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AGGIORNAMENTO (2)

La Corte Costituzionale con sentenza 4 - 13 luglio 1963 (in G.U. 1a s.s. 20/07/1963, n. 194) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del primo comma del presente articolo in riferimento all'art. 23 della Costituzione.
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AGGIORNAMENTO (5)

Successivamente la Corte Costituzionale con sentenza 19-30 dicembre 1985, n.370 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1986, n.1) ha dichiarato in applicazione dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 8 dello stesso d.l. n. 942 del 1977, convertito nella legge n. 41 del 1978 (che ha abrogato il secondo comma del presente articolo).