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REGIO DECRETO-LEGGE 13 aprile 1939, n. 652

Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano. (039U0652)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249 (in G.U. 04/09/1939, n. 206).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
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Testo in vigore dal:  6-5-1939

Art. 3



L'accertamento generale degli immobili urbani è fatto per unità immobiliare in base a dichiarazione scritta presentata:

a) dal proprietario o, se questi è minore o incapace, da chi ne ha la legale rappresentanza;

b) per gli enti morali, dal legale rappresentante;

c) per le società commerciali, legalmente costituite, da chi, a termini dello statuto o dell'atto costitutivo, ha la firma sociale;

d) per le società estere, da chi le rappresenta nel Regno.

Per le associazioni, per i condomini e per le società e le ditte, diverse da quelle indicate nel precedente comma, anche se esistenti soltanto di fatto, è obbligato alla dichiarazione l'associato, il condomino o il socio o il componente la ditta, che sia amministratore anche di fatto. Se l'amministratore manca, sono obbligati alla dichiarazione tutti coloro che fanno parte dell'associazione, del condominio, della società o della ditta, ciascuno per la propria quota.

Nei casi indicati nelle lettere b), c) e d) del primo comma, e nel secondo comma del presente articolo, quando gli obbligati alla denuncia sono più di uno, la dichiarazione deve essere fatta da ciascuno degli obbligati, ma la dichiarazione di uno di essi esonera gli altri.