REGIO DECRETO-LEGGE 13 aprile 1939, n. 652

Accertamento generale dei fabbricati urbani, rivalutazione del relativo reddito e formazione del nuovo catasto edilizio urbano. (039U0652)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/05/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 1939, n. 1249 (in G.U. 04/09/1939, n. 206).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/05/2011)
Testo in vigore dal: 13-7-2011
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 20. 
 
  Le persone e  gli  enti  indicati  nell'art.  3  sono  obbligati  a
denunciare, nei modi e nei termini da stabilirsi col regolamento,  le
variazioni nello stato e nel possesso  dei  rispettivi  immobili,  le
quali comunque implichino mutuazioni ai sensi dell'art. 17. 
 
  Nei casi di mutazioni che implichino variazioni  nella  consistenza
delle singole unita'  immobiliari,  la  relativa  dichiarazione  deve
essere corredata da una planimetria delle unita' variate, redatta  su
modello fornito dall'Amministrazione dello Stato in conformita' delle
norme di cui all'art. 7. 
                                                          (10) ((11)) 
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AGGIORNAMENTO (10) 
  Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 ha disposto (con l'art. 2, comma 12)
che "A decorrere dal 1° maggio 2011, gli  importi  minimo  e  massimo
della sanzione  amministrativa  prevista  per  l'inadempimento  degli
obblighi di dichiarazione agli  uffici  dell'Agenzia  del  territorio
degli immobili e delle variazioni di consistenza  o  di  destinazione
dei medesimi previsti, rispettivamente, dagli articoli 28  e  20  del
regio  decreto-legge  13  aprile  1939,  n.  652,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  11   agosto   1939,   n.   1249,   sono
quadruplicati; il 75 per cento dell'importo delle sanzioni irrogate a
decorrere dalla predetta data e' devoluto al comune  ove  e'  ubicato
l'immobile interessato." 
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AGGIORNAMENTO (11) 
  Il D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23 come modificato dal D.L.  13  maggio
2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 luglio  2011,
n. 106 ha disposto (con l'art. 2, comma 12) che "A decorrere  dal  1°
luglio  2011,  gli  importi   minimo   e   massimo   della   sanzione
amministrativa  prevista  per  l'inadempimento  degli   obblighi   di
dichiarazione agli uffici dell'Agenzia del territorio degli  immobili
e delle variazioni di consistenza  o  di  destinazione  dei  medesimi
previsti,  rispettivamente,  dagli  articoli  28  e  20   del   regio
decreto-legge 13 aprile 1939, n. 652, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 1939, n. 1249, sono quadruplicati;  il  75  per
cento dell'importo delle sanzioni irrogate a decorrere dalla predetta
data e' devoluto al comune ove e' ubicato l'immobile interessato".