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LEGGE 6 luglio 1939, n. 1272

Conversione in legge, con modificazioni, del R. decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria. (039U1272)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/09/1939 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  7-9-1939

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la, Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;

Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il Regio decreto-legge 14 aprile 1939-XVII, n. 636, recante modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria, col seguente titolo: « Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità », e con le seguenti modificazioni:

L'art. 4 è sostituito dal seguente:

« Sono esclusi dall'assicurazione per la nuzialità e la natalità i cittadini stranieri e i cittadini italiani di razza non ariana.

« Non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità:

1° i dipendenti delle Amministrazioni statali, comprese quelle ad ordinamento autonomo, dell'Amministrazione della Real Casa, delle Provincie, dei Comuni e delle Istituzioni pubbliche di assistenza e di beneficenza contemplate dalla legge 17 luglio 1890, n. 6972, e successive modificazioni, purché ai medesimi sia assicurato un trattamento non inferiore a quello stabilito dal presente decreto per la nuzialità e la natalità;

2° i dipendenti degli Enti di diritto pubblico, ai quali con provvedimento del Ministero delle corporazioni sia estesa l'esenzione, purché per convenzione, contratto collettivo o regolamento sia assicurato ad essi un trattamento più favorevole di quello stabilito dal presente decreto per l'assicurazione anzidetta ».

All'art. 5, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente terzo comma:

« Sono altresì soggetti all'obbligo dell'assicurazione gli impiegati che, pur avendo superato alla data del 1° maggio 1939 il limite di retribuzione di cui al primo comma, possono far valere, anteriormente alla data suddetta, almeno un anno di contribuzione obbligatoria ».

All'art. 6, quinto comma, dopo le parole: « previdenza sociale », sono aggiunte le altre: « e sentite le Associazioni professionali interessate ».

L'art. 8 è sostituito dal seguente:

« Agli effetti del diritto alle prestazioni delle assicurazioni obbligatorie e della misura di esse, gli assicurati sono considerati appartenenti alla categoria, fra quelle indicate dalle tabelle di contribuzione allegate al presente decreto, nella quale hanno contribuito per un maggior periodo di tempo:

a) nel quinquennio precedente l'ultimo contributo versato, per la pensione di vecchiaia;

b) nell'ultimo quinquennio precedente la morte dell'assicurato, per la pensione e le indennità ai superstiti, e nell'ultimo quinquennio precedente la domanda di prestazione, per la pensione di invalidità e per le prestazioni dell'assicurazione per la tubercolosi;

c) nell'ultimo biennio precedente la celebrazione del matrimonio o la nascita del figlio, per le prestazioni dell'assicurazione per la nuzialità e la natalità, e nell'ultimo biennio precedente l'inizio della disoccupazione, per le prestazioni dell'assicurazione per la disoccupazione involontaria ».

Alla tabella dell'art. 11, le lettere C e D sono sostituite dalle seguenti:

« C - Operai agricoli salariati fissi. - Per il diritto alla pensione di invalidità, uomini L. 300, donne L. 150; per il diritto alla pensione di vecchiaia, uomini L. 900, donne L. 450;

« D - Operai agricoli giornalieri. - Per il diritto alla pensione di invalidità, uomini L. 175, donne L. 75; per il diritto alla pensione di vecchiaia, uomini L. 525, donne L. 225 ».

All'art. 12, comma secondo, e all'art. 13, comma primo, alle parole: « 15 anni », sono sostituite le altre: « 16 anni ».

All'art. 14, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nel caso in cui l'assicurato muoia senza che sussista per i superstiti il diritto a pensione, spetta al coniuge, semprechè nel quinquennio precedente la morte risulti almeno un anno di contribuzione, una indennità pari all'ammontare dei contributi versati. L'indennità non può essere inferiore a L. 300, né superiore a L. 1000 ».

All'art. 15, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le parole: « o con cura domiciliare ».

All'art. 16, primo comma, dopo le parole: « cura ambulatoria », sono aggiunte le altre: « o domiciliare ».

Allo stesso art. 16, quarto comma, e all'art. 19, terzo comma, alle parole: « di età non superiore ai 15 anni », sono sostituite le altre: « di età non superiore ai 16 anni » - e dopo le parole: « non superiore ai 18 anni », sono aggiunte le altre: « o che sia inabile al lavoro ».

Nella intestazione della tabella degli stessi articoli che segue i suindicati commi, sono aggiunte dopo le parole:

« numero dei figli », le altre: « a carico ».

All'art. 28, il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nei casi in cui, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, da parte di aziende o di enti pubblici sottoposti a disciplina sindacale ai sensi del R. decreto-legge 15 febbraio 1937-XV, n. 316, del R. decreto-legge 12 agosto 1937-XV, n. 1757, e della legge 16 giugno 1938-XVI, n. 1303, sia stato provveduto a garantire ai propri dipendenti un trattamento di quiescenza o di previdenza, mediante la costituzione di casse, fondi o gestioni speciali, può essere disposto, con decreto del Ministro per le corporazioni, sentito l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, l'esonero dei dipendenti predetti dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia, purché dalle Associazioni professionali che rappresentano le parti interessate ne sia fatta domanda non oltre sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto ».

Nello stesso articolo, al secondo comma, le parole: « se sussistano », sono sostituite dalle altre: « se, entro il termine di cui al comma stesso, risultino soddisfatte ».

La lettera b) dello stesso comma è soppressa. Le lettere c) e d) diventano b) e c) e la lettera c), divenuta b), è sostituita dalla seguente:

« b) che le quote di contribuzione a carico dell'azienda o ente non siano inferiori a quelle dai medesimi dovute per l'assicurazione obbligatoria ».

All'art. 29, il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Qualora al trattamento di quiescenza o di previdenza le aziende o gli enti di cui all'articolo precedente abbiano provveduto mediante polizze di assicurazione, l'esonero può essere disposto purché sussistano le seguenti condizioni, ferme restando le altre disposizioni dell'articolo stesso: ».

Allo stesso art. 29, lettera b), le parole: « del datore di lavoro », sono sostituite dalle altre: « dell'azienda od ente ».

L'art. 30 è sostituito dal seguente:

« Qualora l'esonero di cui agli articoli precedenti non sia concesso, oppure non sia stato richiesto nel termine stabilito, i contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia, tanto per la parte a carico delle aziende o enti, quanto per la parte a carico dei lavoratori, saranno prelevati, in tutto o in parte, dai versamenti rispettivamente dovuti dalle aziende o enti e dai lavoratori per il trattamento di quiescenza o previdenza, secondo le disposizioni del Ministero delle corporazioni, sentiti le Associazioni professionali e l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

« Nel caso in cui i versamenti per il trattamento di quiescenza o di previdenza siano superiori ai contributi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e questi siano prelevati dai versamenti stessi, i diritti degli iscritti s'intenderanno ridotti in relazione al diminuito ammontare dei versamenti medesimi.

« Nel caso in cui i versamenti di cui al comma precedente siano di ammontare non superiore ai contributi stabiliti per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e i versamenti stessi siano devoluti al pagamento dei contributi per l'assicurazione medesima, le Associazioni professionali, che rappresentano le aziende e gli enti e i rispettivi dipendenti, determineranno la destinazione da dare agli accantonamenti esistenti ».

L'art. 31 è sostituito dal seguente:

« Le disposizioni di cui agli articoli 28, 29 e 30 si applicano anche alle aziende ed agli enti ai quali sia stato concesso l'esonero dall'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia ai sensi degli articoli da 195 a 201 del regolamento approvato con R. decreto 29 febbraio 1920, n. 245, e ai sensi dell'art. 146 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1422 ».

L'art. 32 è sostituito dal seguente:

« Per il personale dipendente da enti ed istituti pubblici, esclusi quelli indicati all'art. 28, che abbiano provveduto a garantire al personale stesso un trattamento di quiescenza o di previdenza mediante la costituzione di casse, fondi o gestioni speciali o mediante polizze di assicurazione, l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia può essere concesso con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, semprechè sussistano le condizioni di cui alle lettere a), b) e c) dell'art. 28 o quelle di cui alle lettere a), b), c) e d) dell'art. 29.

« Per la concessione dell'esonero predetto gli enti interessati dovranno presentare domanda, al Ministero delle corporazioni nel termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto.
Durante detto periodo resta sospeso l'obbligo dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia.

« Le disposizioni dell'art. 30, in quanto applicabili, e quelle dell'art. 31 sono estese agli enti ed istituti di cui al presente articolo ».

All'art. 42, n. 1, in fine, sono aggiunte le seguenti parole: è anche per quanto riflette l'ordinamento dei relativi organi e servizi ».

Dopo l'art. 42, è aggiunto il seguente art. 42-bis:

« Agli effetti dell'art. 42, saranno emanate particolari norme circa:

a) la facoltà di riscattare periodi d'interruzione dell'assicurazione per l'invalidità e la vecchiaia;

b) la facoltà di liquidare anticipatamente in casi particolari ed entro determinati limiti e condizioni la pensione di vecchiaia dopo raggiunto rispettivamente il 55° anno di età per gli uomini e il 50° anno per le donne;

c) il trattamento di pensione di vecchiaia da farsi agli assicurati che hanno iniziato l'assicurazione dopo il 45° anno di età se uomini e dopo il 40° anno di età se donne ».

Alla tabella C allegata, la parola: («donne » è sostituita. dalle seguenti: « donne e giovani di età superiore ai 14 anni ed inferiore ai 18 ».

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 6 luglio 1939-XVII

VITTORIO EMANUELE

Mussolini - Lantini - Solmi - Di Revel - Cobolli-Gigli - Rossoni -
Benni

Visto, il Guardasigilli: Grandi