stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 3 marzo 1938, n. 680

Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali. (038U0680)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1938.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 09 gennaio 1938, n. 41 (in G.U. 01/02/1939, n. 26).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/02/2018)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal:  1-1-1938

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 6 marzo 1904, n. 88, che istituisce la Cassa di previdenza per le pensioni a favore dei segretari ed altri impiegali comunali;
Visto l'ordinamento delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, approvato col R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679;
Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di provvedere alla riforma della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli Enti locali apportando definitivi miglioramenti sia nel trattamento di quiescenza degli iscritti, sia nella sistemazione dei servizi della Cassa stessa;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno e col Ministro per l'educazione nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



È approvato l'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli impiegati degli Enti locali annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente insieme con le allegate norme e tabelle A, B e C.

Sono abrogate nei riguardi della Cassa predetta le disposizioni della parte prima dell'ordinamento approvato con R. decreto-legge 15 aprile 1926, n. 679.