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REGIO DECRETO-LEGGE 19 ottobre 1938, n. 1933

Riforma delle leggi sul lotto pubblico. (038U1933)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/01/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 1939, n. 973 (in G.U. 15/07/1939, n.164).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 13/12/2001)
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Testo in vigore dal:  1-1-1939

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Vista la legge 22 luglio 1906, n. 623, istitutiva del Fondo di previdenza per i ricevitori del lotto;
Visto il R. decreto 11 maggio 1911, n. 512, che approva il regolamento sul Fondo di previdenza dei ricevitori del lotto;
Visto il testo unico delle leggi sul lotto, approvato con R. decreto 29 luglio 1925, n. 1456;
Visto il regolamento sul servizio del lotto e sul personale dei banchi, approvato con R. decreto 9 agosto 1926, n. 1601;
Vista la legge 3 gennaio 1929, n. 151, contenente modificazioni al testo unico delle leggi sul lotto;
Visto il R. decreto 21 gennaio 1929, n. 71, contenente modifiche al testo unico delle leggi sul lotto e al relativo regolamento;
Visto il R. decreto 3 luglio 1930, n. 1083, sull'assegnazione di collettorie del lotto in gestione alle ricevitorie postali;
Visto il R. decreto 6 novembre 1930, n. 1490, contenente modificazioni al regolamento sul servizio del lotto;
Vista la legge 5 gennaio 1931, n. 35, contenente norme per la concessione e l'esecuzione di tombole e lotterie nazionali;
Visto il R. decreto 20 ottobre 1932, n. 1478, contenente disposizioni modificative ed integrative del regolamento sul lotto;
Vista la legge 29 dicembre 1932, n. 2000, contenente norme per il conferimento dei banchi del lotto;
Vista la legge 21 gennaio 1935, n. 68, relativa all'adozione di macchine per la raccolta del giuoco;
Visto il R. decreto-legge 25 marzo 1937, n. 540, relativo ai concorsi a premi;
Ritenuta l'urgenza e la necessità di dare una nuova organizzazione ai servizi del lotto ed un nuovo ordinamento al personale addetto alle ricevitorie del lotto;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per le finanze, di concerto col Ministro per le corporazioni per quanto riguarda la disciplina dei concorsi a premi; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Il servizio del lotto è affidato nelle provincie a tutte le Intendenze di finanza del Regno.

Presso ciascuna Intendenza, di finanza è istituito un Archivio destinato al deposito e alla custodia delle matrici del giuoco.