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REGIO DECRETO-LEGGE 5 marzo 1935, n. 184

Nuova disciplina giuridica dell'esercizio delle professioni sanitarie. (035U0184)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/09/1935, ad eccezione degli articoli 5, comma secondo, e 39 che entrano in vigore il 16/03/1935.
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 27 maggio 1935, n. 983 (in G.U. 25/06/1935, n. 147).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  1-9-1935

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti il R. decreto 26 aprile 1928, n. 1313, che approva, il testo unico delle norme di coordinamento delle disposizioni di legge sugli Ordini dei sanitari con la legge 3 aprile 1926, n. 563 ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 21 marzo 1929, n. 547, nonché il R. decreto-legge 14 novembre 1929, n. 2027, che modifica le norme per la nomina dei Consigli amministrativi degli Ordini stessi, convertito nella legge 31 marzo 1930, n. 414;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265 ed il R. decreto legge 13 gennaio 1930, n. 20, sui dentisti abilitati a continuare l'esercizio professionale, convertito nella legge 5 giugno 1930, n. 943;
Ritenuta l'assoluta necessità ed urgenza di modificare le disposizioni concernenti l'esercizio delle professioni sanitarie;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Capo del Governo, Ministro per gli affari esteri, per l'interno e per le corporazioni, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per la grazia, e giustizia e per l'educazione nazionale: Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



Gli Ordini provinciali dei medici-chirurghi, dei veterinari e dei farmacisti sono soppressi.

Le funzioni, attualmente di spettanza dei Consigli amministrativi degli Ordini, di cui al comma precedente, per quanto concerne la custodia degli albi professionali e il potere disciplinare nei confronti degli iscritti, sono esercitate dai Direttori dei rispettivi Sindacati Fascisti provinciali di categoria.

Qualora i poteri del Direttorio siano stati affidati al segretario o ad un commissario, ai sensi dell'art. 8, comma terzo, della legge 3 aprile 1926, n. 563, o dell'art. 30, comma secondo, del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, le funzioni, di cui al comma secondo, sono esercitate da un Comitato presieduto dallo stesso segretario o commissario e composto di due membri, nominati dal Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro per l'interno, tra i sanitari iscritti nell'albo della Provincia.

Il Comitato è composto di quattro membri, qualora il numero complessivo degli iscritti nell'albo sia maggiore di duecento.