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REGIO DECRETO 30 ottobre 1933, n. 1611

Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato. (033U1611)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/12/1933 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
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Testo in vigore dal:  27-12-1933

Art. 1

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, che dà la facoltà al Governo di compilare e pubblicare il testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI - DE FRANCISCI - JUNG.

Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 51. - MANCINI.