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REGIO DECRETO-LEGGE 25 gennaio 1931, n. 36

Modificazioni alle norme relative alla definizione delle controversie in materia di imposte di consumo tra Comuni ed appaltatori. (031U0036)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/01/1931
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 aprile 1931, n. 460 (in G.U. 11/05/1931, n. 108).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  28-1-1931

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di modificare le norme relative alla definizione degli accordi e delle controversie tra Comuni ed appaltatori, nonché tra le Amministrazioni dello Stato, delle Provincie, dei Comuni, di Istituti pubblici di beneficenza e di assistenza e gli assuntori di fornitura di generi a prezzo unitario comprendente anche il dazio, in conseguenza della applicazione delle nuove imposte di consumo di cui al decreto stesso;
Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze e di concerto con quelli per l'interno e per la giustizia e gli affari di culto; Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1



La definizione delle controversie di cui agli articoli 6, 7, 8 e 16 (sub 73) del R. decreto-legge 20 marzo 1930, n. 141, è demandata ad una Commissione arbitrale composta dell'intendente di finanza che la presiede, e di due arbitri, nominati l'uno dal Comune e l'altro dall'appaltatore. Qualora le parti non vi provvedano, i due arbitri sono nominati, rispettivamente, dal Prefetto e dal presidente del Tribunale.

Le decisioni pronunciate dalla Commissione arbitrale non sono soggette ad appello né ad azione di nullità. Contro di esse è però ammesso ricorso per cassazione; entro il termine di 45 giorni dalla notificazione, per i motivi di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 7 dell'art. 517 del Codice di procedura civile e ai numeri 3 e 4 dell'art. 32 del Codice medesimo.

Nel caso di annullamento della decisione, la controversia sarà deferita, in grado di rinvio, ad una nuova Commissione arbitrale composta di persone diverse. Tale Commissione potrà essere presieduta da un intendente di finanza di altra Provincia, indicato dal Ministro per le finanze. La Commissione deve uniformarsi alla decisione della Corte di cassazione sui punti sui quali essa ha pronunziato.

Le indennità a favore dei componenti della Commissione arbitrale sono liquidate dal Prefetto.