LEGGE 8 gennaio 1931, n. 234

Norme per l'impianto e l'uso di apparecchi radioelettrici privati e per il rilascio delle licenze di costruzione, vendita e montaggio di materiali radioelettrici. (031U0234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 08/04/1931 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2016)
Testo in vigore dal: 8-4-1931
 
                        VITTORIO EMANUELE III 
           PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE 
                             RE D'ITALIA 
 
  Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; 
 
  Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: 
 
                               Art. 1. 
 
  L'obbligo fatto dagli articoli  3  e  6  del  R.  decreto-legge  23
ottobre 1925, n.1917, convertito nella legge 18 marzo 1926,  n.  562,
ai  costruttori  e  commercianti  di  materiali  per   radioaudizioni
circolari di munirsi della licenza  rilasciata  dal  Ministero  delle
comunicazioni, viene esteso indistintamente a tutti i  costruttori  e
commercianti di materiale radioelettrico di qualsiasi tipo,  compresi
i rappresentanti di commercio degli stessi materiali. 
 
  Anche i  semplici  montatori  di  impianti  ad  uso  di  apparecchi
radioelettrici e i riparatori di detti apparecchi  sono  obbligati  a
munirsi  della   licenza   da   rilasciarsi   dal   Ministero   delle
comunicazioni. 
 
  I costruttori, i commercianti  e  i  rappresentanti,  di  cui  alle
precedenti disposizioni, sono tenuti al  pagamento  delle  tasse  per
licenza di costruzione o  per  licenza  di  vendita,  indicate  negli
articoli 3 e 6 del R. decreto-legge 23 ottobre 1925, n. 1917. 
 
  I montatori e i riparatori sono tenuti  al  pagamento  della  tassa
annua di lire cinquanta. 
 
  Le tasse suddette sono ripartite in misura eguale fra il  Ministero
delle finanze e quello delle comunicazioni.