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LEGGE 12 maggio 1930, n. 685

Modificazioni al R. decreto legge 1° luglio 1926, n. 2290, convertito nella legge 9 giugno 1927, n. 1158, sull'ordinamento dei magazzini generali. (030U0685)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1930 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal:  21-6-1930

Art. 1



I magazzini generali, autorizzati a norma dell'art. 4 del R. decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, possono istituire, previa l'autorizzazione ai sensi del decreto stesso, succursali per il deposito delle sole merci nazionali e nazionalizzate sempre quando ne sia dimostrata l'opportunità nell'interesse della produzione e dei traffici locali.

La relativa domanda, corredata della pianta generale e particolare dei locali destinati a succursali, nonché della perizia sulla idoneità dei locali stessi, vistata dall'ufficio del Genio civile, deve essere diretta al Ministero delle corporazioni pel tramite del Consiglio provinciale dell'economia, il quale esprimerà esplicito parere sulla richiesta istituzione.

L'autorizzazione all'esercizio delle succursali può essere revocata a norma dell'art. 6 del R. decreto-legge 1° luglio 1926.