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LEGGE 13 dicembre 1928, n. 2886

Definizione delle unità legali di peso e di misura. (028U2886)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/01/1929 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/1948)
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Testo in vigore dal:  3-6-1948
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Art. 5



Le unità legali per le misure fotometriche sono quelle del sistema che ha attualmente per base la candela internazionale, e quindi anche il lumen internazionale e la lux internazionale, in conformità delle deliberazioni prese nella Conferenza internazionale tenuta a Parigi nel 1921.

L'unità di intensità luminosa è la candela internazionale.

Con decreto del Ministro per l'economia nazionale saranno indicati gli strumenti da impiegare e le norme da seguire per la realizzazione della lampada campione.

Frattanto, la candela internazionale sarà considerata come eguale ad 1,11 volte l'intensità luminosa definita dalla lampada campione Hefner.

L'unità di flusso luminoso è il lumen internazionale.

Esso è il flusso emesso, entro un angolo solido eguale all'unità, da una sorgente luminosa puntiforme avente in tutte le direzioni l'intensità di una candela internazionale.

L'unità d'illuminazione è la lux internazionale. Essa è la illuminazione di una superficie piana la quale riceva un flusso luminoso, uniformemente distribuito, pari ad un lumen internazionale per ogni metro quadrato.
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.Lgs. 21 marzo 1948, n. 370 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le unità fotometriche e le unità elettriche stabilite dagli articoli 5, 6 e 7 della legge 13 dicembre 1928, n. 2886, sono sostituite dalle unità definite rispettivamente negli articoli 2 e 3 del presente decreto".