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REGIO DECRETO-LEGGE 1 luglio 1926, n. 2290

Ordinamento dei Magazzini generali. (026U2290)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 giugno 1927, n. 1158 (in G.U. 15/07/1927, n. 162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
Testo in vigore dal:  14-9-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 6



Salva sempre la facoltà di revoca per ragioni di pubblico interesse, in caso di grave e persistente trasgressione alle norme di legge o di regolamento, il Ministro per l'economia nazionale, sentito il competente Consiglio provinciale dell'economia, potrà, con decreto motivato, revocare in ogni tempo l'autorizzazione.

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 MARZO 2010, N. 59, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 6 AGOSTO 2012, N. 147))
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((5))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147, ha disposto (con l'art. 80-quinquies, comma 7) che "Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli 6 e 19 del regio decreto legislativo 1° luglio 1926, n. 2290, e dagli articoli 5 e 8 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, deve intendersi riferito alla segnalazione certificata di inizio di attività".