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REGIO DECRETO-LEGGE 1 luglio 1926, n. 2290

Ordinamento dei Magazzini generali. (026U2290)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/03/1927
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 9 giugno 1927, n. 1158 (in G.U. 15/07/1927, n. 162).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/08/2012)
Testo in vigore dal:  14-9-2012
aggiornamenti all'articolo

Art. 19



I Consigli provinciali dell'economia hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria coloro i quali esercitano Magazzini generali senza esservi stati previamente autorizzati a norma del presente decreto.

Per le contravvenzioni alle disposizioni del presente decreto si incorrerà nella pena della multa da L. 1000 a lire 10,000, salvi i casi di maggiore pena quando il fatto costituisca reato ai sensi del Codice penale e salva l'azione civile dei danni agli interessati a termini di legge.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, come modificato dal D.Lgs. 6 agosto 2012, n. 147 ha disposto (con l'art. 80-quinquies, comma 7) che "Ogni riferimento ad autorizzazione previsto dagli articoli 6 e 19 del regio decreto legislativo 1° luglio 1926, n. 2290, e dagli articoli 5 e 8 del regolamento di cui al regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126, deve intendersi riferito alla segnalazione certificata di inizio di attività".