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REGIO DECRETO 15 ottobre 1925, n. 1860

Modificazioni al regolamento per il concorso di ammissione in magistratura contenuto nel R. decreto 19 luglio 1924, n. 1218. (025U1860)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/11/1925 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/10/2021)
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Testo in vigore dal:  7-11-1925

Art. 14



Le prove orali hanno principio non più tardi di 8 giorni dal compimento delle operazioni contemplate nell'articolo precedente. Vi sono ammessi soltanto i candidati che abbiano riportato non meno di sei decimi dei voti in ciascuna prova.

L'esame è pubblico: formano oggetto di esso le seguenti materie: diritto civile, diritto commerciale, diritto amministrativo, diritto penale, procedura civile, procedura penale, diritto costituzionale, diritto romano.